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Statuto

Statuto del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL PRIMO BACINO DEL LAGO DI COMO -Società per Azioni",

in abbreviato "COMODEPUR - S.p.A."

 

Indice Articoli:

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 - OGGETTO

Art. 3 - SEDE

Art. 4 - DURATA

Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 6 - CAPITALE - AZIONI

Art. 7 - CONTROLLI TECNICI

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 9 - TRASFERIMENTO AZIONI UNITAMENTE AD AZIENDA

Art. 10 - PREZZO TRASFERIMENTO AZIONI UNITAMENTE AD AZIENDA

Art. 11 - RECESSO SOCI

Art. 12 - NUOVI SOCI - AUMENTO DI UTENZE

Art. 13 - ESCLUSIONE LIMITAZIONE DIRITTI D'OPZIONE

Art. 14 - OBBLIGAZIONI

Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - ASSEMBLEE

Art. 23, 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25, 26 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 27 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - AMMINISTRATORE DEL DELEGATO-COMITATO ESECUTIVO-DIRETTORI E PROCURATORI

Art. 29 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 30 - COLLEGIO SINDACALE

Art. 31, 32 - BILANCI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 33 - SCIOGLIMENTO

Art. 34 - SANZIONI

Art. 35 - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 36 - LEGGE APPLICABILE

 

DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione: "Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del Lago di Como - Società per Azioni" in abbreviato "COMODEPUR - S.p.A."

 

OGGETTO

Art. 2

La Società ha scopi consortili e non di lucro.

Essa ha per oggetto:

1) il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque di scarico reflue, al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le norme vigenti;

2) lo smaltimento e il trattamento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue.

3) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua anche derivante da riciclo di acque usate;

4) la gestione del servizio idrico integrato come definito dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successiva normativa modificativa, integrativa ed applicativa.

La Società potrà promuovere la costituzione od assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l’oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie od utili per la realizzazione dell’oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio nonché della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 disciplinante le società di intermediazione mobiliare.

 

  SEDE

Art. 3

La Società ha sede in COMO, Viale Innocenzo XI° n. 50.

Essa ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali e rappresentanze e di sopprimerle.

 

DURATA

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al trentuno 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

 

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo all’uopo da essi dichiarato per iscritto alla società stessa ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, nel luogo risultante dal contratto di utenza stipulato con la società. In assenza di apposita dichiarazione o di idonea indicazione risultante dal contratto di utenza o comunque in caso di irreperibilità nei luoghi come sopra individuati, esso si intende eletto presso la sede sociale.

 

CAPITALE - AZIONI

Art. 6

Il capitale è determinato in Euro 2.306.994 (duemilionitrecentoseimilanovecentonovantaquattro)  ed è diviso in numero 384.499 (trecentoottantaquattromilaquattrocentonovantanove) azioni da Euro 6 (sei) cadauna.

Le azioni liberate sono nominative.

 

CONTROLLI TECNICI

Art. 7

I Soci, anche ai sensi dell'art. 2605 del Codice Civile, sono tenuti a permettere nell'ambito della loro azienda e per tutto il tempo che le esigenze tecniche richiederanno, le ispezioni e i controlli che saranno ritenuti utili o necessari dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi tecnici da esso incaricati, allo scopo di acquisire le informazioni e gli elementi atti alla valutazione delle modalità, della quantità e della qualità degli scarichi delle acque reflue da esse aziende effettuati.

 

TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 8

Le azioni, i diritti di opzione ad esse relativi, la nuda proprietà e l’usufrutto delle azioni stesse non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione dato a maggioranza dei suoi membri. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.

In ogni caso, le azioni, i diritti di opzione, la nuda proprietà e l’usufrutto delle azioni stesse non potranno essere trasferiti se non a persone o ad enti che si avvalgano o assumano l'obbligo di avvalersi del servizio consortile di depurazione delle acque ed abbiano stipulato con la Società, prima dell’inizio del detto servizio, idoneo contratto di utenza.

I rapporti di utenza con l’Ente concedente il servizio di depurazione sono regolati in apposita convenzione.

In tutti i casi in cui un azionista intenda cedere le proprie azioni, i diritti di opzione ad esse relativi, la nuda proprietà e l’usufrutto delle azioni stesse anche ai sensi del successivo articolo 11, deve darne preventiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con l’indicazione del nome dell’acquirente proposto.

Il Consiglio ha la facoltà di presentare nel termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione altro o altri acquirenti con diritto di prelazione.

 

TRASFERIMENTO AZIONI UNITAMENTE AD AZIENDA

Art. 9

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo da parte del socio della proprietà dell'azienda osettore o parte di azienda che si avvale della organizzazione consortile di depurazione, l'acquirente ha diritto, anche ai sensi dell'art. 2610 del Codice Civile, 1° comma, di acquistare le azioni del proprio dante causa.

In caso di trasferimento da parte del socio a qualsiasi titolo del godimento dell'azienda o del settore o parte di azienda che si avvale dell'organizzazione consortile di depurazione, l'avente causa ha diritto di ottenere, a sua scelta, dal proprio dante causa, l'usufrutto, peraltro non cedibile a terzi, ovvero la proprietà delle azioni dello stesso suo dante causa, fermi gli obblighi in quanto compatibili, a seguito del trasferimento del godimento, assunti da questo ultimo nei confronti della Società e degli altri soci quale utente del servizio di depurazione. Al termine convenzionale del godimento dell'azienda o del settore o parte di azienda che si avvale dell'organizzazione consortile di depurazione, avrà anche termine l'usufrutto delle azioni ovvero, qualora l'avente causa avesse optato per l'acquisto delle stesse, il medesimo ne dovrà retrocedere la proprietà al proprio dante causa. Gli aumenti di capitale deliberati dalla Società e sottoscritti e versati dal socio nudo proprietario in esecuzione del contratto di utenza comporteranno diritto-dovere per l'avente causa di ottenere l'usufrutto, peraltro non cedibile a terzi, delle azioni di nuova emissione; anche in tale ipotesi l'usufrutto cesserà al termine convenzionale del godimento dell'azienda.

I trasferimenti della proprietà o dell’usufrutto delle azioni effettuati ai sensi del presente articolo non sono sottoposti al previo consenso del Consiglio di Amministrazione nè quest’ultimo può esercitare, su detti trasferimenti, la facoltà di presentare altro o altri acquirenti di prelazione ai sensi del precedente articolo 8.

Nei casi di trasferimento a qualsiasi titolo da parte del socio della proprietà o del godimento dell’azienda o del settore o parte dell’azienda che si avvale dell’organizzazione consortile di depurazione, l’avente causa ha diritto nei confronti del socio cedente e della Società di rendersi cessionario del contratto di utenza relativo all’azienda o settore o parte di azienda ceduta o affittata, ovvero di stipularne, in sostituzione, uno nuovo, in ogni caso rispettate le condizioni del precedente contratto, in particolare con riguardo alla quantità e qualità degli scarichi.

Ove le necessità o le richieste dell’avente causa superassero la quantità e la qualità degli scarichi fatti oggetto del precedente contratto di utenza, varrà nei confronti del medesimo avente causa il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 8 statuente l’intrasferibilità delle azioni e dei diritti sulle stesse in mancanza di stipula di idoneo contratto di utenza.

 

PREZZO TRASFERIMENTO AZIONI UNITAMENTE AD AZIENDA

Art. 10

Nei casi di cui al precedente articolo 9, qualora le Parti non si accordino sul prezzo di trasferimento delle azioni o dei diritti di usufrutto, troverà applicazione l’art. 1474 del Codice Civile.

 

RECESSO SOCI

Art. 11

Obbligo di recesso

Il socio la cui azienda cessi per qualsiasi causa di avvalersi dell'organizzazione consortile di depurazione, si impegna, fermi gli obblighi assunti nei confronti della Società quale utente del servizio di depurazione, a recedere dalla Società con effetto a partire dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si è verificata la causa del recesso. Il socio dovrà informare il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata del verificarsi della causa del recesso. Il recesso avrà effetto qualora le azioni del socio recedente vengano vendute adaltri soci o a terzi, rispettate le clausole di cui agli articoli 8 e 9. All’uopo il Consiglio di Amministrazione informa con lettera raccomandata i soci e gli utenti delle proposte di vendita di azioni ed assegna un termine di 60 giorni per la loro richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata inviata al socio proponente venditore e alla società, ed un ulteriore termine di 60 giorni per la conclusione del contratto. L’invio della richiesta al socio proponente venditore non costituisce diritto alcuno, in capo al richiedente, in ordine alla trattativa di acquisto ed alla conclusione del contratto. Nell'ipotesi in cui le azioni del socio receduto non siano vendute a soci o a terzi nel termine di cui sopra, rispettate le clausole di cui agli articoli 8 e 9, sarà facoltà del Comune di Como di farne ri­chiesta entro 120 giorni, nel qual caso le azioni medesime verranno cedute allo stesso Comune di Como, ad un prezzo pari al valore degli impianti, beni mobili ed immobili ancora da ammortizzare in tutto o in parte, non tenendosi conto degli impianti e dei beni completamente ammortizzati ovvero della parte di essi già ammortizzata. Il tutto secondo le risultanze contabili dell'ulti­mo bilancio approvato.

In mancanza della richiesta del Comune di Como nel termine anzidetto, il socio sarà libero di vendere a chiunque, rispettate le clausole di cui agli articoli 8 e 9.

Diritto a recesso

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, compatibilmente, circa la quantità delle azioni, con gli obblighi assunti col contratto di utenza, limitatamente ai casi previsti dall’art. 2437 comma I del Codice Civile, sempre che esso non abbia concorso alle relative deliberazioni.

Corrispettivo del recesso

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e, qualora esistente, del soggetto incaricato della revisione contabile, facendo riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

 

NUOVI SOCI - AUMENTO DI UTENZE

Art. 12

In ogni caso di ingresso nella Società di nuovi soci che assumano l'obbligo di avvalersi del servizio consortile di depurazione ovvero nel caso di soci che, secondo le prescrizioni del contratto di utenza, debbano aumentare la propria partecipazione al capitale sociale per effetto di un correlativo aumento degli scarichi delle proprie aziende, gli stessi dovranno acquistare azioni, nella quantità fissata dal contratto di utenza, o comunque dal Consiglio di Amministrazione, ovvero sottoscrivere azioni di nuova emissione o versare corrispondenti importi in conto aumento capitale.

Nel caso dell’ultimo inciso del precedente comma, la parte del detto prezzo o del corrispondente versamento in conto capitale eventualmente eccedente il valore nominale delle azioni dovrà essere accantonato dalla Società in apposita riserva denominata "Riserva sovrapprezzo azioni".

I rapporti di utenza, anche con riferimento alla partecipazione al capitale della Società, dell’Ente concedente il servizio di depurazione, sono regolati da apposita convenzione.

 

ESCLUSIONE LIMITAZIONE DIRITTI D’OPZIONE

Art. 13

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del Codice Civile, 5° comma.

 

OBBLIGAZIONI

Art. 14

La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

 

ASSEMBLEE

Art. 15

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 23 e 30 del presente Statuto.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.


Art. 16

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale se la Società sia tenuta al bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione.

 

Art. 17

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 18

La convocazione dell'assemblea viene fatta con le modalità di cui all'art. 2366 e seguenti del Codice Civile. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e si assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi ed il rappresentante comune degli obbligazionisti quando questo sia nominato.

Art. 19

Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile e delle successive leggi in materia.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società,nonchè le società da essa controllate e i membri degli Organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste, con deleghe scritte valide per singole assemblee.

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza o per impedimento del primo, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 21

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in materia di modifiche statutarie e di emissione di obbligazioni sono valide se prese con tanti voti favorevoli quanti rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

Art. 22

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

La Società è amministrata da un Consiglio composto da nove membri anche non soci, di cui quattro eletti dall'assemblea e cinque nominati dal Comune di Como. Essi durano in carica tre esercizi, decadono a norma di legge, vengono sostituiti in conformità al presente statuto, e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica stabilite nella seguente misura:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato, in misura pari al 75% (settantacinque per cento) dell’indennità mensile di carica determinata a norma dell’art. 7 della Legge 27/12/1985 n. 816 e successive modifiche per i Presidenti di aziende speciali di Comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti, capoluogo di Provincia;

b) ai componenti del Comitato Esecutivo, in misura pari al 55% di quella prevista nel precedente punto a);

c) agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in misura pari al 40% di quella prevista nel precedente punto a).

Le indennità di cui ai punti a), b), c) non sono cumulabili.

Art. 24

Il Consiglio col voto favorevole di almeno sei dei suoi membri elegge nel suo seno il Presidente; può eleggere con la presenza e la maggioranza di cui al successivo articolo 26, anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonchè un segretario anche estraneo.

 

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 25

Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale che altrove purchè in Como e, in caso di necessità, altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre amministratori o dai sindaci effettivi. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 26

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 28, per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

 

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Il Consiglio ha quindi tra le altre, le facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o constituende, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

 

AMMINISTRATORE DELEGATO-COMITATO ESECUTIVO

DIRETTORI E PROCURATORI

Art. 28

Il Consiglio col voto favorevole di almeno sei dei suoi membri nomina nel suo seno un Amministratore Delegato o un Comitato Esecutivo, fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.  Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non sono cumulabili. Il Consiglio può inoltre nominare direttori nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.

 

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 29

La rappresentanza della Società spetta con firma libera al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Spetta inoltre a quelle persone anche estranee al Consiglio stesso da questi designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina. Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Al Comune di Como è riservata la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Sino a quando la società non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro costituito presso il Ministero della Giustizia.

 

BILANCI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Il Consiglio procede inoltre entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno alla formazione del conto previsionale dei profitti e delle perdite della gestione nonchè degli investimenti relativi all'esercizio successivo, corredando gli stessi con apposita relazione.

I documenti devono restare depositati in copia nella sede della Società nei 30 giorni successivi all'approvazione da parte del Consiglio affinchè i soci possano prendere visione e, eventualmente, estrarne copia a loro spese.

Art. 32

Sarà cura degli Amministratori informare la gestione sociale al criterio della parità dei costi e dei ricavi.

Eventuali avanzi di gestione, solo dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) per costituire il fondo di riserva legale di cui all'art. 2430 del Codice Civile verranno destinati alla copertura di costi e spese dell'esercizio successivo.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 33

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

 

SANZIONI

Art. 34

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei soci di adempiere all'obbligo di cui al precedente articolo 7), è stabilita una penale da Euro 500 (cinquecento) a Euro 2.500 (duemilacinquecento) che il Consiglio di Amministrazione si incaricherà di determinare, irrogare e riscuotere. Qualora il rifiuto o il ritardo nell'adempimento dell'obbligo medesimo persistesse anche dopo diffida da inviarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, è stabilita una ulteriore penale da Euro 2.500 (duemilacinquecento) a Euro 10.000 (diecimila).

Nel caso di ritardo dei soci oltre il termine di quindici giorni dalla diffida inviata dalla Società, ad eseguire i versamenti di cui sopra è stabilita una penale pari al 10% (dieci per cento), in ragione d'anno, delle somme dovute.

Le penali suddette vengono convenute fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

   

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 35

Sono devolute alla decisione di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relative al contratto sociale e in particolare quelle insorgenti tra i soci, tra i soci e la Società, promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti ovvero relative alla validità delle delibere assembleari o comunque relative all’interpretazione e applicazione dell’atto costitutivo e dello Statuto. L’arbitro, ad istanza della parte più diligente contenente anche i quesiti da sottoporre ad arbitrato, è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all’Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera. L’Arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell’arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

 

LEGGE APPLICABILE

Art. 36

Al presente Statuto si applica la legge italiana.